
AI Act
Il Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale, conosciuto come AI Act, stabilisce norme comuni per sviluppare, commercializzare e utilizzare sistemi di IA nell’Unione europea. È entrato in vigore il 1° agosto 2024, mentre le sue disposizioni diventano applicabili gradualmente secondo un calendario prestabilito. Il regolamento adotta un approccio basato sul rischio: vieta alcune pratiche considerate inaccettabili e impone requisiti rigorosi ai sistemi ad alto rischio, utilizzati per esempio nell’occupazione, nell’istruzione, nella giustizia e nei servizi essenziali. Prevede inoltre obblighi di trasparenza per chatbot, contenuti generati artificialmente e deepfake. I fornitori devono garantire sicurezza, qualità dei dati, documentazione, controllo umano e adeguata gestione dei rischi. Le regole riguardano anche i modelli di IA per finalità generali. L’obiettivo è proteggere salute, sicurezza e diritti fondamentali, contrastando discriminazioni e manipolazioni, senza impedire ricerca e innovazione. Sono previste autorità di controllo e sanzioni per chi viola gli obblighi stabiliti in maniera efficace, proporzionata e uniforme ovunque.
Articolo 50
L’articolo 50 dell’AI Act introduce specifici obblighi di trasparenza per la produzione di testi, immagini, contenuti audio e video mediante intelligenza artificiale. I fornitori di sistemi generativi devono rendere gli output identificabili come artificiali o manipolati, anche attraverso marcature tecniche leggibili automaticamente. Chi utilizza professionalmente questi strumenti deve segnalare chiaramente i deepfake, cioè immagini, registrazioni o filmati che riproducono persone, luoghi, oggetti o avvenimenti che possono sembrare autentici. Anche determinati testi generati o modificati dall’IA per informare il pubblico su questioni di interesse generale devono essere dichiarati, salvo effettiva revisione umana e responsabilità editoriale. Le indicazioni devono risultare chiare, accessibili e visibili fin dalla prima esposizione al contenuto.
Come usare le icone

Icona: icona base.
Quando usarla: quando l’IA è stata coinvolta nella creazione di un deepfake (immagine, audio o video) o di un testo pubblicato, oppure quando viene utilizzata un’etichetta testuale personalizzata o un secondo livello interattivo.
Esempio: video deepfake con l’etichetta «voci generate con», seguita dall’icona base.

Icona: contenuto interamente generato dall’IA.
Quando usarla: quando l’intero deepfake (immagine, audio o video) o testo è stato generato integralmente dall’IA, senza elementi creati dall’uomo né controllo editoriale umano, fatta eccezione per i prompt.
Esempi: video deepfake interamente generati dall’IA con politici o eventi fittizi; musica o opere artistiche composte interamente dall’IA; sintesi di notizie generate dall’IA.

Icona: contenuto parzialmente modificato dall’IA.
Quando usarla: quando un contenuto preesistente, creato dall’uomo, è stato parzialmente modificato con l’IA, trasformandolo in un deepfake o in un testo relativo a questioni di interesse pubblico.
Esempi: il volto in una fotografia autentica viene sostituito con quello di un politico mediante IA; fotografie autentiche di un appartamento vuoto vengono arredate con l’IA.
In conclusione, l’AI Act non intende limitare o penalizzare il lavoro creativo, né ostacolare l’innovazione. Il suo obiettivo è promuovere un uso responsabile dell’intelligenza artificiale, tutelando il pubblico attraverso trasparenza, riconoscibilità dei contenuti artificiali, rispetto della veridicità dei fatti, dei diritti fondamentali e della libertà di espressione artistica e culturale.
